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Consigli
Polizze Poste Vita: la conciliazione
Raggiunto l'accordo tra Poste Vita e le Associazioni dei consumatori presenti nel CNCU: gli utenti possessori delle polizze index linked-Programma Dinamico potranno avvalersi della conciliazione e scegliere la procedura negoziale a salvaguardia del loro investimento, se non soddisfatti della soluzione proposta dalla Compagnia. Come funziona? Ad analizzare i casi sarà una Commissione di Conciliazione istituita presso la sede centrale di Poste Italiane e formata da un rappresentante dell'azienda e uno delle Associazioni, scelto dal cliente. I costi saranno interamente a carico di Poste Italiane.
Polizze Vita dormienti
E' accaduto che le modifiche di legge dovute alla nascita dei "rapporti dormienti" hanno interessato anche le polizze. Premesso che i decessi avvenuti fino al 31 dicembre 2004 sono esclusi dall'applicazione della normativa sui dormienti, per i decessi accaduti fino al 27 ottobre 2007 la richiesta andava fatta entro un anno dall'evento (e comunque le compagnie erano molto elastiche concedendo comunque le somme ai ritardatari, spesso impegnandosi a ciò pure nel contratto) mentre per i decessi accaduti a partire dal 28 ottobre 2007 la richiesta deve essere fatta entro due anni. In entrambi i casi, se le richieste non arrivano in tempo le somme vengono trasferite al fondo dei dormienti. Non solo: a differenza di quanto previsto per altri rapporti (conti correnti, libretti, ecc.) non e' possibile rivolgersi entro dieci anni al fondo per recuperare le somme.Le compagnie sono certamente responsabili di non aver avvertito la clientela di questa modifica legislativa (e spesso si erano impegnate a fare anche ciò nel contratto), e comunque di non aver avvertito il vasto pubblico di questa sostanziale modifica di legge. Anche lo Stato ha peccato di leggerezza, modificando una norma tanto importante senza una valida informazione al pubblico: in molti casi gli aventi diritto preferiscono non riscattare la polizza per evitare penalizzazioni ed attendere la scadenza. Ancora, stiamo cercando di comprendere come mai non sia possibile recuperare le somme dal fondo dei rapporti dormienti, e magari di fare pressione affinché' questo aspetto della legge venga modificato. La differenza tra prescrizione e dormienza che viene indicata, infatti, non appare molto convincente anche alla luce di sentenze della Cassazione in merito di prescrizione.
Disdetta RCA
Disdetta contratto assicurativo In base all’art. 172 del Codice delle Assicurazioni i contratti assicurativi per la responsabilità civile auto possono essere disdetti 15 giorni prima della scadenza del premio assicurativo tramite raccomandata, fax ed e-mail inviata alla Direzione Generale dell’assicurazione (oppure all’Agenzia presso cui è stipulata la polizza). Polizze auto stipulate per telefono o via internet decadono, di norma, automaticamente dopo un anno dalla stipula e la copertura assicurativa non persiste, quindi, per ulteriori 15 giorni dalla scadenza del premio come per le altre polizze auto, ma termina alle ore 24.00 del giorno della scadenza del premio assicurativo. E’ buona cosa, comunque, assicurarsi delle condizioni di disdetta contrattuale delle assicurazioni stipulate per telefono e/o via internet.
Disdetta contratti assicurativi dei rami danni
Disdetta contratti assicurativi dei rami danni. In base alla Legge n. 40 del 02.04.2007 (Legge Bersani) i contratti di assicurazione stipulati a partire dal 03.04.2007 possono essere disdetti annualmente 60 giorni prima della scadenza del premio assicurativo. Contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge Bersani (03.03.2007), possono essere disdetti tre anni dopo la sottoscrizione e 60 giorni prima della scadenza del premio assicurativo. La disdetta deve sempre essere effettuata per iscritto tramite raccomandata all’agenzia presso cui è stato stipulato il contratto assicurativo o alla Direzione Generale dell’assicurazione stessa.
Richiesta risarcimento propria compagnia
Richiesta di risarcimento danni alla propria assicurazione in caso di „Indennizzo Diretto“: (da consegnare entro 3 giorni dalla data del sinistro assieme alla Constatazione Amichevole di Sinistro debitamente compilata e sottoscritta). L’indennizzo diretto si applica per tutti quei sinistri avvenuti dopo il 01.02.2007 in cui sono stati coinvolti due mezzi immatricolati in Italia (Auto, Camion, Motocicli, piccoli Motocicli con targa nuova -introdotta il 14.07.2006-. Per sinistri in cui sono state coinvolte macchine agricole l’indennizzo diretto verrà applicato a partire dal 01.02.2008. Per danni alle cose trasportate ed al veicolo non é previsto un importo limite entro il quale si può applicare l’indennizzo diretto. Per quanto riguarda, invece, le lesioni personali, l’indennizzo diretto é applicabile solo ed unicamente per lesioni in cui é stata diagnosticata una invalidità permanente non superiore al 9%. Per lesioni subite dai trasportati, queste vengono risarcite in regime di indennizzo diretto senza alcun limite (art. 141 Codice delle Assicurazioni).
Denuncia sinistro polizza infortuni
Denuncia di danno su polizza infortuni Per infortunio le assicurazioni intendono ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili. Di norma la denuncia di sinistro va fatta entro 3 giorni e comunque il più presto possibile, bisogna comunicare alla compagnia di assicurazione gli estremi dell’infortunio: ora e data, luogo, occupazioni cui stava attendendo l’assicurato ed eventuali testimoni o se sono intervenute autorità.